Art. 2.
(Definizione e competenza).

      1. Ai fini della presente legge si intende per «causa concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi» l'azione giudiziaria verso soggetti pubblici o privati finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro che possa interessare una pluralità di soggetti, di seguito denominati «classe», ovvero finalizzata all'accertamento di illeciti contrattuali o extra-contrattuali che ledono un diritto soggettivo o un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti pubblici o privati o che è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti, inclusi i diritti e gli interessi in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
      2. Per le cause di cui al comma 1 è competente il tribunale del luogo in cui ha sede la parte convenuta.

 

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Art. 3.
(Istanza delle parti).

      1. Nelle cause di cui all'articolo 2 l'attore, nell'atto di citazione, può rivolgere al giudice un'istanza in cui evidenzia le ragioni per le quali trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti, indicando i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono e chiedendo che il giudice disponga il tentativo di conciliazione previsto dalla presente legge.
      2. Istanza analoga a quella prevista dal comma 1 può essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta, se non è stata proposta dall'attore.
      3. Il giudice, qualora nessuna delle due parti abbia proposto l'istanza ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può rilevare d'ufficio la sussistenza di una causa di cui all'articolo 2. In tale caso indica alle parti le argomentazioni per le quali ritiene trattarsi di un'azione concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti ed i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono e convoca le parti avanti a sé. Se entrambe le parti si dichiarano contrarie ad esperire il tentativo di conciliazione la causa prosegue; in caso contrario è sufficiente la manifestazione del consenso di una sola parte perché il giudice provveda ai sensi dell'articolo 5.